Caos Terapia! – Il confusionario mondo marketing legato alle terapie per la psiche

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Introduzione

Basta una veloce ricerca su Google per inoltrarsi nel mondo delle “terapie” e trovare dalle più classiche e conosciute terapie psicologiche e psicoterapie, passando dalle meno note arti-terapie, ippoterapia, cromoterapia,  fino alle più bizzarre cristallo-terapia, cioccolato terapia, cammino-terapia e altre.

In questo articolo vedremo insieme pochi semplici principi per destreggiarci in questo complesso mondo di contraddizioni e, a volte, abusi.

Per lavorare sulla salute mentale scegli un professionista della salute mentale

Cos’è una “terapia”

Il termine “terapia” nel linguaggio comune si riferisce non solo ai trattamenti utilizzati per combattere le malattie, ma anche a interventi o misure adottate per risolvere problemi in vari ambiti. Alcune persone utilizzano il termine nella sua accezione più sanitaria (terapia sintomatica, preventiva, farmacologica, radiologica, psicologica, ecc.); ma c’è anche chi utilizza il termine in senso figurato per descrivere interventi mirati a ripristinare una condizione positiva o stabile per problematiche di qualsiasi natura (rafforzare strutture architettoniche, affrontare dissesti idrogeologici, risolvere crisi finanziarie) (Treccani, s.d.).

Gli ultimi esempi ci permettono di comprendere come qualsiasi cosa, con un po’ di fantasia, possa essere “terapeutico” – come un quadratino di cioccolato fondente che contribuisce ad alleggerire una giornata impegnativa – e come  mai esistano tanti usi bizzarri del termine.

Nel contesto degli interventi sulla psiche è una l’accezione di nostro interesse, quella di “terapia psicologica”, un termine ombrello che racchiude in sé gli atti tipici della professione di psicologhe e psicologi:

«La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. […]» (Legge 18 febbraio 1989, n. 56)

La terapia psicologica può quindi assumere le più svariate forme e seguire innumerevoli approcci teorici che sostengono il modello di cura e intervento.  La psicoterapia – erogata da uno psicologo-psicoterapeuta – rientra sotto l’ombrello delle terapie psicologiche, possono utilizzare tale dicitura solo gli psicologi che hanno conseguito il titolo di Specialista presso una scuola di specializzazione (n.b. esistono anche i medici-psicoterapeuti, anch’essi Specialisti ma con una formazione sottostante da medici, ovviamente erogano terapie mediche).

Ma quindi cosa/chi scegliere?  Ti avverto che non ti daremo una regola per rispondere a questa domanda, ma ti forniremo importanti informazioni perché tu possa fare una scelta consapevole e personalizzata. Se l’obiettivo è lavorare sul mantenimento o il miglioramento della propria salute, nel rispondere alla domanda può aiutarci la Costituzione Italiana.

L’articolo 32 della Costituzione 

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]» (Costituzione Italiana, Parte I, Titolo II, Articolo 32)

I cittadini hanno diritto alla salute e ad essere curati da persone competenti. Questo è uno dei motivi che sta alla base del  limite posto su chi può offrire interventi che agiscono sulla salute. Ogni paese decide in che modo organizzare e monitorare professioni delicate che incidono in maniera importante sulla vita delle persone (medici, psicologi, avvocati, ingegneri, ecc.). In Italia, gli organi deputati alla vigilanza sul buon operato dei professionisti sono gli Ordini Professionali che si occupano di far rispettare il Codice Deontologico (C.D.) – regole sulle buone pratiche specifiche dei professionisti – della professione (ad esempio, il C.D. della professione psicologica, ma esiste anche quello della professione medica o di quella ingegneristica). Chi è iscritto a questi ordini professionali deve rispettare le regole di buona condotta professionale del C.D. altrimenti incorre in sanzioni di varia natura e gravità. In alcune situazioni è fondamentale la segnalazione di pazienti e professionisti agli ordini professionali (ma anche agli stessi  professionisti) su comportamenti deontologicamente scorretti; da un lato, moderato, per una presa di consapevolezza da parte di un professionista che potrebbe aver sottovalutato l’importanza di alcuni comportamenti, da un altro lato, più estremo, per salvare le vite di persone esposte ai rischi di tali comportamenti. È di fondamentale importanza essere informati sui propri diritti in qualità di pazienti per contribuire nel creare ambienti più sereni. 

Data la delicatezza di queste professioni vi sono degli articoli specifici del codice penale a tutela degli utenti che potrebbero incorrere in individui che, imitando l’operato dei professionisti, potrebbero influenzare importanti scelte sulla salute. A titolo esemplificativo ti riportiamo due estratti:

«Chiunque […] abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi […] di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria […] Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, […] qualità inerenti […] impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente» (Articolo 498 Codice Penale, vedi Brocardi, 2024b)

«Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa […]. Si applica la pena della reclusione […] e della multa […] nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo» (Articolo 348 Codice Penale, vedi Brocardi, 2024a)

Quindi, particolare attenzione può essere posta a chi non avendo titoli attinenti alla sfera psicologica offre prestazioni di questo campo. Ad esempio, un naturopata o un operatore olistico che promettono la risoluzione di disturbi psicologici piuttosto che un lavoro sulla spiritualità, sicuramente molto più pertinente il loro campo.

Se sei assistito o se vuoi farti assistere da un professionista della salute mentale, puoi verificare personalmente, in maniera veloce e gratuita, la sua iscrizione all’albo: nel caso di psicologi e psicologhe nel sito del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (clicca qui); nel caso di mediche e medici nel sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (clicca qui).

Queste informazioni vanno ritenute come la base per la scelta di un professionista, il minimo indispensabile, ma è possibile un ulteriore livello di analisi.

Come scegliere un buon professionista

Innanzitutto potresti dare una lettura al codice deontologico degli psicologi, o potresti iniziare leggendo il nostro riassunto

La lettura del C.D. degli psicologi italiani permette di individuare cosa lecitamente possiamo aspettarci da uno psicologo o una psicologa. Di seguito alcune riflessioni ed estratti del C.D.

Modalità di sponsorizzazione

Spesso ai giorni nostri succede che il primo contatto con un professionista avvenga online. Diversi psicologi utilizzano il mondo social per farsi conoscere. Sebbene la pubblicità sia diventata ormai un elemento quasi imprescindibile della professione, le modalità con cui essa viene fatta possono già fare da primo campanello d’allarme – o viceversa, indicarci che siamo sulla strada giusta. 

«La psicologa e lo psicologo, indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, non assumono pubblicamente comportamenti scorretti e finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto viene verificato, ove necessario, dai competenti Consigli dell’Ordine. […] La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.» (Articolo 40, Codice Deontologico degli psicologi italiani)

Trasparenza e veridicità possono essere quindi i nostri principi guida, inoltre, leggi emanate successivamente al codice specificano anche che la pubblicità non debba essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Di conseguenza, se ti capitasse di trovare leggere claim pubblicitari che promettono la risoluzione garantita di qualsiasi disagio psicologico, o di parlare con professionisti che screditano i colleghi perchè magari adottano un diverso modello di cura dal loro, ricorda che il C.D. mette in guardia proprio da queste condotte! 

Psicologi, non Psico-Astrologi

Puoi anche valorizzare i professionisti attenti nel proporre prestazioni coerenti la psicologia, infatti: «viola l’art. 40 C.D. lo psicologo il quale, possedendo nel proprio bagaglio culturale competenze diverse da quella psicologica, le proponga al potenziale cliente e, nella comunicazione promozionale, le integri stabilmente allo stesso livello e nel medesimo contesto delle attività psicologiche, così creando un fondato pericolo di confusione nell’utenza e ponendo in essere un comportamento scorretto finalizzato al procacciamento di clientela».

Consenso e compenso

Quando si entra in contatto con un nuovo professionista, il primo incontro è importante per capire con quale professionalità ci stiamo relazionando. Il consenso informato gioca un ruolo fondamentale, permette di assicurare che entrambe le parti comprendano e accettino le modalità di intervento. Inoltre, è utile per chiarire anticipatamente il compenso, così da stabilire un accordo trasparente e rispettoso.

Il consenso informato è conseguente a una serie di informazioni fornite dal terapeuta «in modo comprensibile, completo e aggiornato sulla finalità e sulla modalità del trattamento sanitario, sull’eventuale diagnosi e prognosi, sui benefici e sugli eventuali rischi, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario» (Articolo 24, C.D. degli Psicologi Italiani). Attraverso queste informazioni il paziente può fare una scelta “informata” decidendo di intraprendere o meno il percorso terapeutico proposto. 

Anche le modalità di comunicazione del compenso possono essere importanti indicatori:

«Nella fase iniziale del rapporto professionale, la psicologa e lo psicologo pattuiscono quanto attiene al compenso. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata alla natura e alla complessità dell’attività professionale. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale. […] è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per loro indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. […] è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.» (Articolo 23, 28, 30 Codice Deontologico degli psicologi italiani)

Dunque, l’adeguamento alla natura e alla complessità dell’attività professionale può anche significare una collaborazione tra terapeuta e paziente nel trovare un compenso che soddisfi entrambe le parti.

Durante questo primo incontro, ma anche durante l’intero rapporto professionale, hai sempre il diritto di poterti esprimere e relazionarti con professionisti che «riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività, rispettano opinioni e credenze e si astengono dall’imporre il proprio sistema di valori» (Articolo 4, C.D. degli Psicologi Italiani) e che «riconoscono quale loro dovere quello di aiutare la comunità, le clienti e i clienti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte» (Articolo 39, C.D. degli Psicologi Italiani). Siamo particolarmente fieri del nostro C.D. nell’affermare che i principi appena espressi sono in perfetta armonia con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (si veda Senato della Repubblica, 2018).

Conflitti personali e di interesse

Non è raro che un paziente, ma più in generale chi fruisce di un servizio, si ponga delle domande rispetto a possibili conflitti di interesse che possa avere un professionista. Tali dubbi sono legittimi, puoi sempre chiedere maggiori informazioni al professionista. In ogni caso,  «quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui la psicologa e lo psicologo operano, questi ultimi devono esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui sono professionalmente tenuti.» (Articolo 4, C.D. degli Psicologi Italiani). E dato che non esistono solamente i conflitti di interesse, ma anche quelli di natura più relazionale/umana il C.D prevede ulteriori tutele:

«La psicologa e lo psicologo evitano commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale […]. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali hanno intrattenuto o intrattengono relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale» (Articolo 28, Codice Deontologico degli psicologi italiani)

Se una persona a te particolarmente vicina è psicolog* può esserti di supporto in ragione del vostro rapporto (amicale/sentimentale/parentale/ecc.) ma mai potrà esserlo in quanto psicologo; verrebbe meno l’adeguatezza del setting psicologico, ma anche aumenterebbero le distorsioni percettive che ogni essere umano ha nei suoi modi di interagire con il mondo e con le persone (dette anche Bias). 

È importante che tu ti senta a tuo agio: quello della terapia dev’essere uno spazio protetto.

Naturalmente non è semplice giudicare un libro dalla copertina, e, infatti, non ti stiamo suggerendo di giudicare un professionista per come svolge il proprio lavoro, il nostro obiettivo è quello di stimolare un ragionamento su chi e cosa vuoi per te stesso, e di potenziare della tua capacità di riconoscere e scegliere un professionista.

In questo articolo abbiamo trattato solo alcuni degli aspetti del C.D., se sei curioso/a di leggerlo interamente lo troverai cliccando qui!

Dai valore a ciò che senti

Abbiamo visto insieme gli aspetti più  tecnico-deontologici che ci permettono di individuare degli elementi davvero importanti da tenere in considerazione che comunque non sono gli unici! Non è inusuale trovarsi a disagio con un/una terapeuta: parlane con lui/lei, i professionisti sanno che ciò può accadere! La terapia è per te, e hai il diritto di vivere un’esperienza positiva. Se comunque continui a non trovarti bene puoi rivolgerti ad altri professionisti, e puoi chiedere supporto al/alla professionista con il quale hai deciso di interrompere il rapporto per trovarne un altro/a. Una buona alleanza terapeutica è fondamentale: tale alleanza è il frutto dell’incontro tra la competenza tecnica e relazionale del professionista e le tue caratteristiche psicologiche. Un terapeuta che agisce in maniera deontologicamente corretta potrebbe andare bene in un certo momento della nostra vita e non in un’altro, e va benissimo così.

Conclusioni

Al centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale siamo tutti psicologi o tirocinanti in procinto di diventarlo e crediamo profondamente nella scelta libera e informata di ognuno. In linea con i valori che permeano la professione delle psicologhe e degli psicologi, con questo articolo vogliamo fornirti le informazioni secondo noi fondamentali per lavorare con la salute mentale. Tuttavia, puoi decidere di ignorare queste informazioni e andare da chi preferisci, noi incoraggiamo tutto ciò che ti fa star bene purché non sia a discapito della salute e del benessere tuo o altrui.

Scritto da:

dott. Arturo Palma

dott.ssa Federica Zappamiglio

dott.ssa Layla Antonietti

Sapevi che puoi segnalare i falsi professionisti e i comportamenti deontologicamente scorretti dei professionisti?

Trovi maggiori informazioni nel sito dell’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe della regione nella quale è avvenuto il fatto da segnalare. Per la regione Veneto clicca qui.

Bibliografia

Treccani. (s.d.). Terapìa. Treccani. Recuperato 10 giugno 2024, da https://www.treccani.it/vocabolario/terapia/, https://www.treccani.it/vocabolario/terapia/

Brocardi. (2024a, April 4). Art. 348 codice penale—Esercizio abusivo di una professione. Brocardi.it. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art348.html

Brocardi. (2024b, April 4). Art. 498 codice penale—Usurpazione di titoli o di onori. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art498.html

Senato della Repubblica. (2018). Biblioteca diritti e doveri. https://www.senato.it/relazioni-con-i-cittadini/pubblicazioni-del-senato/indice-per-collana/biblioteca-diritti-e-doveri

 

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